Donazione d’organi nell’islam

Domanda: C’è permesso donare o di ricevere organi, perché il Corano non contiene alcun divieto esplicito di trapianto di organi?

Risposta

Lode ad Allah

È un argomento che è stato oggetto di una ricerca condotta dall’accademia Islamica di Giurisprudenza che ha portato alla risoluzione nel modo seguente:

Primo, è permesso prelevare un pezzo di un corpo e di innestarlo in un’altra regione dello stesso corpo, a patto di essere sicuro che il profitto dell’operazione supera qualsiasi danno che possa sorgere ed a condizione che l’operazione mira a sostituire un organo perso, o a ridargli la sua forma o la sua funzione normale, o a riparare un difetto, o a correggere una bruttezza che provoca un pregiudizio psicologico od organico.

Secondo, è permesso prelevare una parte del corpo di una persona e di innestarla nel corpo di un’altra persona, se la parte prelevata si rinnova come il sangue e la pelle. Tuttavia, bisogna rispettare le condizioni del donatore e verificare la conformità dell’operazione alle norme fissate dalla Shari’a.

Terzo, è permesso trarre profitto da una parte di un organo amputato dal corpo a causa di malattia come il prelevamento della retina di un occhio tolta a causa di malattia.

Quarto, è vietato trasferire un organo vitale come il cuore di una persona viva a profitto di un’altra persona.

Quinto, è vietato prelevare un organo di una persona vivente, se la rimozione dell’organo perturba una funzione essenziale per la sopravvivenza, anche se questa non ne dipende, come il prelevamento delle retine dei due occhi.

Se il prelevamento trascina solamente paralisi parziale di una funzione essenziale, la domanda è ancora oggetto di ricerche e di esami come indicato al 8 paragrafo.

Sesto, è permesso prelevare un organo da un morto per trapiantarlo nel corpo di una persona vivente di cui la sopravvivenza dipende da questa operazione, o quando questo è necessario per assicurare una funzione essenziale del suo corpo, a patto di ottenere l’autorizzazione del defunto o i suoi eredi dopo la sua morte o l’accordo dell’autorità musulmana, se il defunto è un ignoto senza eredi.

Settimo, bisogna tenere conto che l’accettazione del trasferimento di organi come spiegato sopra è soggetto alla condizione che il trasferimento non accade grazie agli organi acquistati perché non è ammissibile per ogni caso che gli organi umani siano l’oggetto di una vendita.

In quanto al dono di denaro da parte del beneficiario per ottenere l’organo ricercato in caso di necessità o per onorare il donatore, è ancora oggetto di studi e di esami.

Ottavo, tutto ciò che riguarda questo argomento e che non viene indicato in uno dei casi sopra menzionati deve fare l’oggetto di studi alla luce dei dati della medicina e delle disposizioni della Shari’a.

Risoluzione dell’accademia Islamica di Giurisprudenza